Comunicato stampa relativo alla sentenza A-4286/2022
Riconoscimento facciale: accesso limitato a documenti ufficiali
L’associazione Società Digitale ha chiesto l’accesso a due documenti ufficiali concernenti l’impiego di un software di riconoscimento facciale. In uno dei casi il Servizio delle attività informative della Confederazione deve concedere all’associazione l’accesso a singoli capitoli. È questa la conclusione cui giunge il Tribunale amministrativo federale.
L’associazione Società Digitale ha chiesto al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di accedere a due documenti ufficiali concernenti l’impiego di un software di riconoscimento facciale. Il software in questione è un motore di ricerca che rileva le caratteristiche chiave di una persona e le incrocia con dati già memorizzati per trarne nuove informazioni. Il SIC ha rifiutato la domanda. Contro questa decisione l’associazione ha interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF).
Base legale per l’impiego del software
L’impiego del software di riconoscimento facciale comporta il trattamento di dati biometrici. Questa operazione configura una grave lesione dei diritti fondamentali degli interessati e presuppone pertanto una base legale sufficientemente precisa. Nel caso in esame si è potuta lasciare aperta la questione di sapere se il SIC disponga di un’idonea base legale per utilizzare il software di riconoscimento facciale e se questa offra una protezione sufficiente contro un trattamento abusivo dei dati.
Deroga al principio di trasparenza
La legge federale sulle attività informative deroga al principio di trasparenza per i documenti ufficiali riguardanti l’acquisizione di informazioni. Nella sua sentenza il TAF giunge alla conclusione che la nozione di acquisizione di informazioni sia da intendersi in senso ampio, comprendendo oltre all’acquisizione anche l’intero trattamento successivo dei dati da parte del SIC. In base alla volontà del legislatore, la deroga al principio di trasparenza si applica inoltre indipendentemente dal fatto che il trattamento dei dati sia legittimo o meno.
Domanda di accesso dell’associazione Società Digitale
I documenti oggetto della domanda di accesso contengono indicazioni circa le capacità operative e tecniche del SIC nell’ambito dell’acquisizione di informazioni. In tale misura non sono dunque soggetti al principio di trasparenza. Uno dei documenti contiene, però, anche indicazioni concernenti la base legale applicabile all’impiego del software di riconoscimento facciale. Tali indicazioni non concernono né l’acquisizione delle informazioni né consentono di risalirvi. Relativamente a queste indicazioni il documento è dunque soggetto al principio di trasparenza e deve essere reso accessibile. Il TAF accoglie pertanto parzialmente il ricorso, che per il resto è respinto.
Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa