Comunicato stampa relativo alla sentenza D-2590/2025

Asilo: allontanamento di famiglie verso la Grecia

Per le famiglie con figli minorenni, riconosciute come rifugiate in Grecia, l’esecuzione dell’allontanamento è inammissibile o inesigibile soltanto quando gli interessati hanno compiuto senza successo tutti gli sforzi a loro possibili per integrarsi in Grecia.

02.10.2025

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La sola menzione delle difficili condizioni di accoglienza e di vita non è sufficiente a far qualificare l’esecuzione dell’allontanamento come inammissibile o inesigibile.(Immagine: Adobe Stock)
La sola menzione delle difficili condizioni di accoglienza e di vita non è sufficiente a far qualificare l’esecuzione dell’allontanamento come inammissibile o inesigibile.(Immagine: Adobe Stock)

In una sentenza di riferimento1, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha analizzato la situazione in Grecia e precisato la propria giurisprudenza in merito alle condizioni delle famiglie con figli minorenni che vi hanno ottenuto protezione internazionale. Il Tribunale ha rilevato che, per questo gruppo di persone, il sostentamento e l’integrazione in Grecia restano gravati da numerosi ostacoli, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un alloggio, che si rivela particolarmente difficoltosa.

Il TAF è giunto alla conclusione che, nonostante il contesto difficile, anche dalle famiglie possono e devono essere attesi sforzi concreti, nei limiti delle loro possibilità, per costruirsi una vita in Grecia e garantirsi condizioni di esistenza durature. In caso di necessità, esse sono tenute a rivolgersi alle autorità o alle istituzioni sociali, nonché alle organizzazioni caritative, al fine di ottenere l’aiuto necessario, ad esempio nella ricerca di un alloggio o di un impiego, nonché per la frequentazione di un corso di lingua o di integrazione. La sola mancanza di conoscenze di greco o inglese non può giustificare l’assenza di tali sforzi, poiché queste persone hanno la possibilità di comunicare con le autorità competenti o con le organizzazioni non governative utilizzando applicazioni di traduzione, interpreti o connazionali residenti in Grecia da più tempo.

La sola menzione delle difficili condizioni di accoglienza e di vita non è sufficiente a far qualificare l’esecuzione dell’allontanamento come inammissibile o inesigibile. Le persone interessate devono dimostrare di non essere riuscite, nonostante sforzi ragionevolmente esigibili, a costruirsi un’esistenza dignitosa in Grecia.

Respingimento del ricorso
Nella fattispecie, una famiglia afghana composta da due figli minorenni e una figlia adulta, dopo un lungo soggiorno in Turchia, ha proseguito il viaggio verso la Grecia. Durante la procedura d’asilo ha trascorso diversi mesi in un campo per rifugiati situato su un’isola. Ottenuto lo stato di rifugiato e ricevuti i documenti di viaggio, la famiglia si è trasferita sulla terraferma, lasciando la Grecia pochi giorni dopo in direzione della Svizzera.

Il TAF ha respinto il ricorso contro l’esecuzione dell’allontanamento e ha confermato la decisione della Segreteria di Stato della migrazione, secondo cui il ritorno delle persone interessate in Grecia è da ritenersi ammissibile ed esigibile. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

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1 Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V riunite. Essa analizza la situazione vigente in un determinato Paese e il relativo apprezzamento giuridico è valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa