Comunicato stampa relativo alla sentenza D-2337/2021

Asilo: non contestabili le perizie sulla provenienza riguardanti il Tibet

Il Tribunale amministrativo federale ha esaminato una perizia linguistica e di provenienza riguardanti il Tibet a suo tempo commissionata dalla Segreteria di Stato della migrazione. Il Tribunale giunge alla conclusione che il modus operandi e la competenza dell’esperto incaricato non sono contestabili.

13.07.2023

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Bild: Keystone
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Quando l’origine presunta di una persona richiedente l’asilo appare dubbia, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) commissiona una perizia linguistica e di provenienza al servizio interno «Lingua». In tali «perizie Lingua», un esperto esterno e indipendente valuta l’attendibilità delle indicazioni fornite circa il luogo di socializzazione principale. I test si basano su un’analisi linguistica e su una valutazione delle conoscenze culturali della regione indicata. In considerazione degli interessi divergenti delle parti, la perizia Lingua non viene resa pubblica per intero al richiedente l’asilo, al quale viene invece concessa la possibilità di esprimersi su una sintesi dei punti essenziali, previa conoscenza della formazione e delle qualifiche dell’esperto che l’ha allestita. In base a giurisprudenza consolidata, le perizie Lingua godono di un alto valore probatorio, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti inerenti alla qualifica professionale, all’obiettività e alla neutralità dell’esperto, nonché all'attendibilità e alla trasparenza dell’analisi.

Due analisi divergenti
Nel caso in esame, il richiedente l’asilo aveva affermato di essere originario del Tibet. La perizia Lingua allestita dall’esperto con pseudonimo AS19 giunge invece alla conclusione che il richiedente l’asilo molto probabilmente non è stato socializzato nella regione del Tibet da lui indicata, bensì è stato socializzato all'infuori dalla Cina, in una comunità tibetana in esilio. A seguito di una svista della SEM, la perizia Lingua era stata resa pubblica per intero al richiedente l’asilo. Quest’ultimo ha chiesto una controperizia a un tibetologo. La controperizia sollevava gravi obiezioni alla perizia Lingua, giungendo alla conclusione che il ricorrente proveniva invece effettivamente dal Tibet. Le obiezioni riguardavano sia il modus operandi del servizio Lingua della SEM in generale sia quello dello specialista AS19 in particolare.

Le conclusioni del Tribunale amministrativo federale
Nella sua sentenza di riferimento[1], il Tribunale amministrativo federale giunge alla conclusione che la qualità e il valore delle perizie Lingua allestite dall’esperto AS19 non sono, in linea di principio, contestabili. L’esperto appare professionalmente qualificato, rispetta l’obbligo di diligenza ed è neutrale e indipendente. Il Tribunale rileva inoltre che, nel confronto internazionale, il metodo impiegato dal Servizio «Lingua» della SEM è conforme ai migliori standard nel campo delle analisi linguistiche e di provenienza, e che il personale del Servizio intraprende ogni ragionevole sforzo per allestire le proprie perizie in modo imparziale e conforme alle regole e nel rispetto delle conoscenze scientifiche. Tuttavia, in ogni singolo caso le perizie Lingua devono essere verificate in merito alla loro attendibilità.

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

 

[1] Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V riunite. Essa analizza la situazione vigente in un determinato Paese e il relativo apprezzamento giuridico è valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa

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