Comunicato stampa relativo alla sentenza F-3116/2023

Chiarite le competenze in materia giudiziaria

Il Tribunale amministrativo federale precisa le condizioni alle quali le decisioni di espulsione e i divieti d’entrata emanate da fedpol per garantire la sicurezza interna o esterna della Svizzera devono essere sottoposti a un controllo giudiziario anziché a un controllo amministrativo.

07.07.2023

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Bild: Keystone
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Nel dicembre 2022, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) ha decretato l’espulsione dalla Svizzera e un divieto d’entrata per 20 anni, valido anche per il Liechtenstein e per tutto il territorio dello spazio Schengen, nei confronti di un cittadino della Macedonia del Nord sospettato di essere un islamista radicalizzato. Nei confronti di quest’ultimo è pendente anche un’istruttoria penale avviata dal Ministero pubblico della Confederazione. Ritenendo che la decisione presa dovesse essere immediatamente esecutiva di fronte alla minaccia legata all’interessato, fedpol ha tolto l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso. In seguito l’interessato ha impugnato la decisione dinanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), chiedendo la restituzione dell’effetto sospensivo. Nel maggio 2023, il DFGP ha respinto tale richiesta senza indicare i rimedi di diritto. Infine, l’interessato ha impugnato la decisione del DFGP dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) e, parallelamente, anche dinanzi al Consiglio federale.

Ricorso giudiziario o ricorso amministrativo?
Nella sua sentenza di principio, il TAF precisa le condizioni alle quali le decisioni di espulsione e i divieti d’entrata fondati sull’articolo 68 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) possono essere contestati dinanzi ad esso con un ricorso giudiziario e sfuggire quindi alle vie del ricorso amministrativo dinanzi al DFGP e in seguito al Consiglio federale. La via del ricorso giudiziario è aperta se è realizzata la controeccezione prevista all’articolo 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF). In altre parole, lo straniero interessato deve poter vantare un diritto, conferito dal diritto internazionale pubblico, al giudizio da parte di un tribunale. Un tale diritto può derivare segnatamente dall’articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il quale garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice. Per far valere questo diritto, tuttavia, lo straniero interessato deve invocare in modo difendibile una disposizione materiale della CEDU.

Nella fattispecie, il ricorrente ha invocato in particolare, e in modo sufficientemente convincente, il diritto alla protezione della vita familiare previsto all’articolo 8 CEDU, poiché la moglie e i due figli risiedono in Svizzera in virtù di un permesso di dimora. Il TAF ammette dunque la propria competenza a giudicare il ricorso interposto contro la decisione del DFGP. Nel merito conferma la reiezione della domanda di restituzione dell’effetto sospensivo. La competenza del TAF ingloba anche il ricorso interposto contro la decisione principale emanata da fedpol nel dicembre 2022. Di conseguenza, il TAF invita il DFGP a trasmettergli gli atti del ricorrente per poter portare avanti la procedura di ricorso.

La sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa

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