Comunicato stampa relativo alla sentenza A-4889/2024
Conferma della dimensione personale del principio della specialità
Le informazioni ottenute tramite l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale possono essere utilizzate unicamente nei confronti della persona interessata.

Le autorità fiscali francesi hanno chiesto l’assistenza amministrativa riguardo a un cittadino francese che dichiara di essere domiciliato in Svizzera. Sospettano che in realtà il cittadino in questione sia domiciliato in Francia e che non abbia dichiarato tutti i suoi conti bancari aperti all’estero, in particolare in Svizzera. Il 3 luglio 2024, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emesso una decisione che concede l’assistenza amministrativa alla Francia. Un terzo, il cui nome figura sui documenti da trasmettere, ha presentato ricorso contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), allegando che, vista la recente modifica del commentario dell’articolo 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE (MC OCSE), vi è il rischio che le autorità fiscali francesi non rispettino la dimensione personale del principio della specialità, e che quindi utilizzino le informazioni trasmesse anche nei suoi confronti.
Modifica del Commentario MC OCSE
Il 19 febbraio 2024, l’OCSE ha pubblicato una nuova versione del Commentario del MC OCSE, in cui è indicato che le informazioni ottenute da uno Stato nell’ambito di una domanda di assistenza possono essere utilizzate non solo nei confronti della persona interessata dalla domanda, ma anche nei confronti di altre persone. Dal momento che le disposizioni in materia di scambio d’informazioni fra la Svizzera e la Francia si conformano al MC OCSE, sorge il quesito riguardo all’incidenza della recente modifica del commentario sull’interpretazione della convenzione fra la Svizzera e la Francia.
Per rispondervi, il TAF si basa su una recente sentenza del Tribunale federale1 , ove si precisa che in linea di principio è determinante la versione del commentario in vigore al momento della conclusione della convenzione. Dall’analisi del TAF emerge che la dimensione personale del principio della specialità rientra nelle norme fondamentali dell’assistenza amministrativa, e che non si tratta di un concetto aperto soggetto a evolvere col tempo. D’altronde la nuova versione del commentario non rispecchia una prassi seguita dagli Stati contraenti dopo la firma della Convenzione. La modifica in questione non costituisce neanche una semplice precisazione, per cui non è possibile tenere conto della nuova versione del commentario ai fini dell’interpretazione della convenzione. Il TAF ribadisce pertanto la dimensione personale del principio della specialità e accoglie parzialmente il ricorso. Le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate unicamente nei confronti della persona interessata, e nella sua decisione l’AFC dovrà informare lo Stato richiedente in merito alla portata di tale restrizione.
Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale, nei limiti previsti dall’art. 84a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, ossia se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante. Spetterà al Tribunale federale a determinare se tali presupposti sono adempiuti nella fattispecie.
Quadro giuridico Lo Stato che deposita una domanda di assistenza deve indicare l’identità della persona oggetto di un controllo fiscale e può utilizzare le informazioni ricevute unicamente nei confronti di tale persona. Non può però utilizzarle nei confronti di terzi, a meno che tale possibilità non sia sancita dalla legge dei due Stati e non sia autorizzata dall’AFC. La dimensione personale del principio della specialità, riaffermata dal Tribunale federale in diverse recenti sentenze, consiste proprio in questo2. |
1 DTF 149 II 400
2 Cfr. in particolare DTF 147 II 13 e DTF 146 I 172
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Rocco Maglio
Addetto stampa