Modifica della prassi in materia di ricongiungimento familiare
Il diritto al ricongiungimento familiare dedotto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) non si esaurisce qualora il minore che poteva avvalersene raggiunga la maggiore età durante la procedura. Questo allentamento della giurisprudenza, che tiene conto delle recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha pure implicazioni procedurali.

Una Camerunense, dell'età di 16 anni, ha presentato richiesta all'Ufficio vallesano competente, di poter raggiungere in Svizzera sua madre, in possesso di un permesso di dimora (permesso B). L'autorità cantonale ha respinto tale richiesta di ricongiungimento familiare. Pertanto, la madre ha adito il Tribunale cantonale del Vallese, dove ha vinto la causa. L'Ufficio vallesano ha richiesto alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) l'approvazione di rilasciare un permesso di dimora per la figlia, divenuta maggiorenne nel corso della procedura cantonale, cosa che l'autorità federale ha bocciato. Adito con un ricorso contro questo rifiuto, il Tribunale amministrativo federale (TAF) lo ha accolto a favore della giovane donna.
Dalla decadenza di un diritto…
Fino a questo momento, la giurisprudenza del TAF – conforme a quella del Tribunale federale – sosteneva che l'età raggiunta nel momento in cui l'autorità di ricorso statuisce, fosse determinante dal punto di vista della tutela della vita familiare ai sensi della CEDU. In altre parole, un minore che diventi maggiorenne nel corso della procedura non potrebbe più, in linea di principio, invocare un diritto basato direttamente sull'articolo 8 della CEDU.
…al suo mantenimento oltre la maggiore età
Nella sua sentenza il TAF conclude che un diritto al ricongiungimento familiare può continuare ad essere dedotto dall'articolo 8 della CEDU nonostante il minore raggiunga la maggiore età nel corso della procedura.
A sostegno del suo ragionamento, il TAF analizza la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo concernente la problematica del raggiungimento della maggiore età; in diverse sue sentenze recenti, la Corte ha esaminato le argomentazioni dei ricorrenti dal punto di vista della tutela della vita familiare sebbene questi ultimi avessero raggiunto la maggiore età nel corso della procedura. Il TAF ha altresì considerato principi costituzionali svizzeri, quali la sicurezza e la prevedibilità del diritto, il divieto di arbitrio, la parità di trattamento e la celerità.
Questo cambio di orientamento della giurisprudenza ha per conseguenza un rafforzamento della protezione giuridica dei minori prossimi alla maggiore età nel corso delle procedure di ricongiungimento familiare.
Implicazioni procedurali
Sul piano procedurale, il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare ha condotto il TAF ad accogliere il ricorso. La SEM tuttavia ha rifiutato di concedere un permesso di dimora all'interessata, sebbene un Tribunale cantonale abbia ammesso che erano adempiute le condizioni per tale rilascio. Disapprovando la soluzione adottata dal Tribunale cantonale, la SEM avrebbe invece dovuto adire direttamente il Tribunale federale con il «ricorso delle autorità».
Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
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Rocco Maglio
Addetto stampa