Comunicato stampa relativo alla sentenza B-2532/2024
L’intelligenza artificiale non è inventrice
Il Tribunale amministrativo federale conferma il rigetto di una domanda volta all’iscrizione di un sistema di intelligenza artificiale (IA) come inventore nel registro dei brevetti. Di contro, può essere considerato inventore chi partecipa al processo dell’IA e riconosce l’esistenza di un’invenzione. Su questo punto il ricorso è stato accolto.

Un richiedente statunitense ha presentato all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) una domanda di brevetto per un contenitore per alimenti, chiedendo di registrare come inventore il suo sistema IA DABUS, che avrebbe realizzato autonomamente l’invenzione. In via eventuale, egli ha chiesto il rilascio del brevetto senza l’indicazione dell’inventore, in subordine con l’indicazione del richiedente come inventore. L’IPI ha respinto la domanda di iscrizione del brevetto.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso del richiedente sui primi due punti, ma accoglie la conclusione subordinata. In una domanda di brevetto, dev’essere designata come inventore una persona fisica. Ma può essere inventore anche chi apporta un contributo inventivo significativo nel processo di elaborazione dei dati dell’IA, identifica dal risultato prodotto dal sistema un’invenzione brevettabile e ne chiede la protezione. L’esame del brevetto deve dunque proseguire considerando il ricorrente come inventore.
Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Contatto

Rocco Maglio
Addetto stampa